Il certificato di cittadinanza è il certificato che attesta la cittadinanza italiana del richiedente. Viene rilasciato dall'ufficio anagrafe, e può essere sostituito dall'autocertificazione.
É cittadino italiano per nascita:
- Il figlio di padre o madre cittadini;
- Chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello stato al quale essi appartengono;
- E' considerato cittadino, per nascita, il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.
Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza.
Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno 6 mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale.
La cittadinanza si acquista con decreto del Ministro dell'Interno, a istanza dell'interessato, presentata alla Prefettura o alla competente autorità consolare. Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le Leggi dello Stato.
Norme di riferimento
1) Legge 24 dicembre 1954, n. 1228;
2) D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.
3) D.P.R. 445/2000.